LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Autorizzazione di spesa finanziate
con storni di bilancio
Art. 37
 Riparazione fabbricati agricoli
nelle zone terremotate
Per le finalità previste dall' articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l' anno 1985.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 280 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 280 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7296 del medesimo stato di previsione; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 4 dell' 11 gennaio 1985.
Art. 38
 Complesso termale di Arta
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del già citato stato di previsione.
Art. 39
 Operazione di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, nell' anno 1985, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede:
- per lire 1.000 milioni (lire 400 milioni per l' anno 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8581 del già citato stato di previsione; dell' importo di lire 400 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 300 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/RAG del 28 gennaio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni (lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), mediante storno, di pari importo, dl capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 40
 Opere igienico - sanitarie
Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 300 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni.
Al predetto onere di ire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ulteriormente ridotto di lire 50 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.