LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
Art. 21
 Opere marittime nei porti minori
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come integrato dall' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e dall' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 22
 Pronto intervento nei porti minori
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 8536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Art. 23
 Servizi di trasporto
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera c), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8552 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, l' esercizio ed il riordinamento dei servizi di trasporto marittimi, aerei e terrestri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Art. 24
 Costruzione nuove abitazioni persone singole
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, un ulteriore limite d' impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:
- anno 1985: lire 4.875.000;
- anni dal 1986 al 1997: lire 750.000.

L' onere di lire 6.375.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.375.000.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 450 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1985.