LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nei settori economici
Art. 15
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento in termini di competenza viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Centro regionale per la fecondazione artificiale
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il concorso sulle spese di gestione che il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate sostiene per la conduzione dell' azienda agricola già di spettanza del soppresso << Ente nazionale per le tre Venezie >>, di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2321 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell' azienda agricola dell' ex << Ente nazionale per le tre Venezie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7512 con la denominazione: << Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 18
 Ente per la zona industriale di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste, di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, con un' assegnazione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7938 con la denominazione: << Integrazione del fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assolvimento dei compiti istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Art. 19
 Contributo sugli interessi per investimenti
delle imprese commerciali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte:
- per lire 700 milioni (relativi all' anno 1985) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione;
- per le restanti lire 1.400 milioni (relative agli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del già citato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Ripiano disavanzi Aziende autonome del turismo
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario al fine di ripianare i disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2921 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
Art. 21
 Opere marittime nei porti minori
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come integrato dall' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e dall' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 22
 Pronto intervento nei porti minori
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 8536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Art. 23
 Servizi di trasporto
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera c), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8552 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, l' esercizio ed il riordinamento dei servizi di trasporto marittimi, aerei e terrestri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Art. 24
 Costruzione nuove abitazioni persone singole
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, un ulteriore limite d' impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:
- anno 1985: lire 4.875.000;
- anni dal 1986 al 1997: lire 750.000.

L' onere di lire 6.375.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.375.000.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 450 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1985.
CAPO III
 Interventi nei settori sociali
Art. 26
 Centri e residenze sociali
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b) della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Art. 27
 Istituzioni locali
Con le modalità previste, per analoghi interventi, dall' articolo 27 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << IPAB - Casa di riposo di Spilimbergo >>, al << Consorzio intercomunale Casa di riposo" S. Canzian d' Isonzo" >>, con sede in Pieris, ed al Convitto comunale << Casa dello studente >> di San Pietro al Natisone, finanziamenti straordinari, rispettivamente di lire 200 milioni, di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, al fine di ripianare i disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3356 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alla" IPAB - Casa di riposo di Spilimbergo", al " Consorzio intercomunale Casa di riposo San Canzian d' Isonzo", con sede in Pieris, ed al Convitto comunale " Casa dello studente" di San Pietro al Natisone, per il ripiano dei disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 450 milioni per l' anno 1985.
Art. 28
 Trasformazione dei centralini per l' impiego
di non vedenti
Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai datori di lavoro le spese relative alle trasformazioni tecniche ed alla fornitura di strumenti adeguati dei centralini, finalizzate alla possibilità d' impiego dei non vedenti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8504 con la denominazione: << Rimborsi ai datori di lavoro delle spese sostenute per le trasformazioni tecniche e la fornitura di strumenti adeguati dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8504 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 29
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti
psichiatrici
Per le finalità previste dall' art. 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Art. 30
 Interventi di derattizzazione
Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 250 milioni per l' anno 1985.
Art. 31
 Disinfestazione da zanzare e termiti
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Art. 32
 Finanziamento straordinario al Comune
di Duino - Aurisina
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino - Aurisina un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il completamento dei lavori di restauro dell' immobile sito in località di Duino e destinato ad attività culturali.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7098 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Duino - Aurisina per il completamento di lavori di restauro dell' immobile sito in Duino e destinato ad attività culturali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1985.
Art. 33
 Finanziamento straordinario al Comune
di Gemona
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al Comune di Gemona del Friuli le spese sostenute per lo smontaggio ed il trasporto di prefabbricati nelle zone della Val Nerina colpite dagli eventi sismici.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 61.000.000 per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria - Categoria IV - il capitolo 805 con la denominazione: << Rimborso al Comune di Gemona del Friuli delle spese sostenute per lo smontaggio ed il trasporto di prefabbricati nelle zone della Val Nerina colpite dagli eventi sismici >> e con lo stanziamento di lire 61.000.000 per l' anno 1985.
Art. 34
 Liberazione ipoteche gravanti su alloggi
ed immobili Enti soppressi
L' Amministrazione regionale, subentrata ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, nei rapporti di mutuo, attinenti alla realizzazione di opere infrastrutturali, di immobili e di complessi edilizi localizzati nel territorio del Friuli - Venezia Giulia già facenti capo agli Enti soppressi con l' articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede all' ammortamento dei mutui suddetti con spesa a carattere obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e degli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale può avvalersi del rilascio di delegazione al Tesoriere regionale, a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto d' autonomia, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
L' Amministrazione regionale procede, assumendone ogni spesa connessa e conseguente, alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi di cui al presente articolo ed a tal fine è autorizzata a:
a) acquisire apposita garanzia fidejussoria da parte di istituti di credito abilitati ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 635, in sostituzione della garanzia reale a peso dei beni ipotecati;
b) costituire ipoteca su altri beni del patrimonio regionale, sostitutiva di quelle gravanti sui beni citati;
c) estinguere in via anticipata il residuo debito dei mutui assistiti dalle ipoteche.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2012.
L' onere di lire 2.300 milioni corrispondente alle quote autorizzate con il precedente comma per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e la cui denominazione viene così integrata: << ... nonché oneri connessi alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi realizzati con i mutui già contratti dagli Enti soppressi con il già citato articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 >>.
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 6, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.