LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1985- 1987
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1985
CAPO I
 Variazioni al bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987
ed al bilancio di previsione per l' anno 1985
Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 6
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 7
 
Il capitolo 1261 viene trasferito dalla Categoria V alla Categoria VI.
Il capitolo 1722 viene trasferito dalla Categoria III alla Categoria VIII.
Il capitolo 1956 viene trasferito dalla Categoria VIII alla Categoria VI.
Il capitolo 6273 viene trasferito dalla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - alla Rubrica n. 5 - Agricoltura
Art. 8
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene iscritto il capitolo 1700 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Art. 9
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti i capitoli 1801, 2162 e 9700 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 10
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti i capitoli 7510 e 7511 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 11
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1700 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9700 dello stato di previsione della spesa.
Art. 12
 
Alla copertura della somma di lire 39.983.875.000 (al netto delle variazioni apportate sui capitoli di entrata e di spesa relativi a partite di giro, che si compensano) - relativa all' anno 1985, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 27.263 milioni) - e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 12.720.875.000), ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19, si provvede:
a) per lire 12.691 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1985 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 6.340 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985, e precisamente:
- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 340 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 4.500 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo;
c) per le restanti lire 20.952.875.000 con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale per l' esercizio 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985.

Alla copertura della somma di lire 4.550.750.000, relativa all' anno 1986, corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19 - si provvede:
- per lire 2.550.750.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per lire 2.000.000.000 mediante storno di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.

Alla copertura della somma di lire 4.250.750.000, relativa all' anno 1987, corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.750.750.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per lire 2.000.000.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione;
- per lire 500.000.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7507 del più volte citato stato di previsione.

CAPO II
 Norme relative all' assunzione di mutui
Art. 13
 Mutui finalizzati di cui all' articolo 11
della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9
L' Amministrazione regionale costituisce, nella forma di gestione fuori bilancio, un fondo speciale, al quale affluiranno annualmente le somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9.
La gestione del fondo speciale di cui al precedente comma è affidata all' istituto di credito titolare del servizio di tesoreria regionale.
L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' istituto predetto apposita convenzione per regolare il funzionamento del fondo, ivi comprese le modalità di afflusso delle somme di cui al precedente comma e di rientro al bilancio regionale delle eventuali disponibilità attive, nonché la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo medesimo.
Al fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Articolo interpretato da art. 60, primo comma, L. R. 5/1986
2Primo comma interpretato da art. 69, comma 1, L. R. 19/1987
Art. 14
 Mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge
29 agosto 1984, n. 528,
integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1985, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733, apposito mutuo di lire 94.409.027.000 per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984.
A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo IV - Rubrica n. 1 - il capitolo 1003 con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2547 con la denominazione << Finanziamento alle Unità sanitarie locali delle maggiori spese, non coperte, sostenute ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 6/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 4/1987