LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 18
 Ente per la zona industriale di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste, di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, con un' assegnazione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7938 con la denominazione: << Integrazione del fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assolvimento dei compiti istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.