LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

TITOLO IV
 FINANZIAMENTO DEL PIANO
Art. 22
 Fondi di finanziamento
Al finanziamento del presente piano sanitario si provvede in primo luogo mediante la quota regionale del fondo sanitario nazionale.
Costituiscono inoltre fonti di finanziamento:
a) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale finanziati con risorse proprie della Regione;
b) gli stanziamenti specificatamente iscritti nel bilancio regionale, derivanti da assegnazione dello Stato a destinazione vincolata;
c) i trasferimenti alle Unità sanitarie locali delle risorse degli enti locali destinate al finanziamento delle funzioni socio - assistenziali il cui esercizio sia affidato alle Unità sanitarie locali stesse;
d) le risorse derivanti ai Comuni dalla alienazione o trasformazione del patrimonio con vincolo di destinazione ai servizi sanitari in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 1;
e) gli eventuali contributi e lasciti privati.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 23
 Criteri di riparto
Con riferimento a quanto espressamente richiamato dall' articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione si attiene per il triennio 1985-1987, nella ripartizione delle quote di fondo sanitario nazionale, alle modalità ed ai criteri indicati nell' allegato 7) << Politica della spesa >>.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 24
 Azioni finalizzate al risparmio
Con riferimento agli indirizzi contenuti nell' allegato 7) << Politica della spesa >> le Unità sanitarie locali individuano nei piani attuativi di cui all' articolo 11 della presente legge le azioni da porsi in atto ai fini del contenimento della spesa.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.