LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

TITOLO II
 OBIETTIVI E INDICAZIONI DI PIANO
Art. 5
 Obiettivi
Col presente piano la Regione, in conformità alle finalità della legge 23 dicembre 1978, n. 833, persegue i seguenti obiettivi prioritari:
a) la tutela della salute dei cittadini mediante interventi unitari e globali rivolti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione oltreché alla rimozione dei rischi e delle cause di malattia e nocività;
b) il coordinamento e l' integrazione fra servizi sanitari e servizi socio - assistenziali;
c) il riequilibrio nella distribuzione dei presidi e dei servizi sanitari su tutto il territorio regionale;
d) l' incremento del livello qualitativo delle prestazioni;
e) l' aumento della produttività dei fattori impiegati, della efficienza dei presidi e dei servizi, nonché dell' efficacia delle prestazioni;
f) la realizzazione di un compiuto sistema informativo sanitario regionale;
g) la ridistribuzione delle risorse impiegate finalizzata al potenziamento dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché della assistenza di base attuando, tra l' altro, una graduale deospedalizzazione degli interventi.

Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 6
 Indirizzi per il riordino dei servizi
Ai fini di conseguire gli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della presente legge, assicurando uniformità alle prestazioni ed uguaglianza per tutti i cittadini, le Unità sanitarie locali si attengono, nello svolgimento delle proprie funzioni, agli indirizzi contenuti nell' allegato 2) << Organizzazione delle attività e delle funzioni sanitarie >>.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 7
 Obiettivi specifici
Sono obiettivi specifici del presente piano sanitario regionale per il triennio 1985-1987 i progetti - obiettivo e le azioni programmatiche di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 8
 Progetti - obiettivo
L' insieme di azioni e interventi finalizzati ad uno specifico obiettivo sanitario, si definisce progetto - obiettivo.
Sono progetti - obiettivo del piano sanitario 1985-1987 i seguenti:
- tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva;
- tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- tutela socio - sanitaria degli handicappati e prevenzione dell' handicap;
- trattamento degli uremici cronici;
- tutela della salute dei tossicodipendenti e prevenzione degli stati di tossicodipendenza;
- diagnosi e cura oncologica;
- tutela della salute mentale;
- prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge approva, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano, i contenuti dei progetti - obiettivo di cui al secondo comma, che costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2Il progetto-obiettivo "Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' eta' evolutiva", previsto dal presente articolo ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3815 dell' 1.8.1985, viene integrato dall' articolo 10 della L.R. 49/93.
Art. 9
 Azioni programmatiche
L' insieme di norme e di interventi finalizzato alla riorganizzazione di una particolare funzione o settore sanitario, si definisce azione programmatica.
Sono azioni programmatiche del piano sanitario 1985-1987 le seguenti:
a) Azioni programmatiche attinenti l' assetto organizzativo:
- organizzazione regionale della rete di emergenza;
- attivazione e completamento della rete poliambulatoriale;
- riduzione e riqualificazione dell' attività ospedaliera;
- indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane. b) Azioni programmatiche attinenti funzioni specifiche:
- attivazione del sistema informativo sanitario regionale;
- formazione, aggiornamento e riqualificazione delle figure professionali;
- sviluppo e innovazione tecnologica per ricerca e controllo qualità.

Le azioni programmatiche di cui alla lettera a) sono specificate nell' ordine negli allegati 3, 4, 5 e 6.
Le azioni programmatiche di cui alla lettera b) sono approvate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano.
I contenuti delle azioni programmatiche di cui al precedente comma costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
Art. 10
 Prestazioni del servizio sanitario nazionale
Le prestazioni del servizio sanitario nazionale nella Regione sono quelle individuate dal piano sanitario nazionale ovvero dalla legislazione statale vigente.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.