LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 9
 Azioni programmatiche
L' insieme di norme e di interventi finalizzato alla riorganizzazione di una particolare funzione o settore sanitario, si definisce azione programmatica.
Sono azioni programmatiche del piano sanitario 1985-1987 le seguenti:
a) Azioni programmatiche attinenti l' assetto organizzativo:
- organizzazione regionale della rete di emergenza;
- attivazione e completamento della rete poliambulatoriale;
- riduzione e riqualificazione dell' attività ospedaliera;
- indirizzi ed azioni per la tutela e promozione della salute delle persone anziane. b) Azioni programmatiche attinenti funzioni specifiche:
- attivazione del sistema informativo sanitario regionale;
- formazione, aggiornamento e riqualificazione delle figure professionali;
- sviluppo e innovazione tecnologica per ricerca e controllo qualità.

Le azioni programmatiche di cui alla lettera a) sono specificate nell' ordine negli allegati 3, 4, 5 e 6.
Le azioni programmatiche di cui alla lettera b) sono approvate dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano.
I contenuti delle azioni programmatiche di cui al precedente comma costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.