LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 8
 Progetti - obiettivo
L' insieme di azioni e interventi finalizzati ad uno specifico obiettivo sanitario, si definisce progetto - obiettivo.
Sono progetti - obiettivo del piano sanitario 1985-1987 i seguenti:
- tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva;
- tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- tutela socio - sanitaria degli handicappati e prevenzione dell' handicap;
- trattamento degli uremici cronici;
- tutela della salute dei tossicodipendenti e prevenzione degli stati di tossicodipendenza;
- diagnosi e cura oncologica;
- tutela della salute mentale;
- prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge approva, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano, i contenuti dei progetti - obiettivo di cui al secondo comma, che costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2Il progetto-obiettivo "Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' eta' evolutiva", previsto dal presente articolo ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3815 dell' 1.8.1985, viene integrato dall' articolo 10 della L.R. 49/93.