LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 16
 Convenzioni
Gli obiettivi del presente piano sono perseguiti anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le istituzioni private, con gli ospedali classificati ai sensi dell' articolo 1, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con le Università e con gli organi della sanità militare ai sensi degli articoli 11, 39, 41 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La Regione provvede a stipulare apposite convenzioni quadro con gli organi della sanità militare e con le Università che, una volta definite, fanno parte integrante del presente piano.
Le Unità sanitarie locali attuano tali convenzioni quadro stipulando convenzioni specifiche che definiscono gli aspetti operativi concernenti le modalità di utilizzazione delle strutture territorialmente interessate.
Le convenzioni di cui al presente articolo, in atto all' approvazione del presente piano, decadono di diritto il primo giorno del dodicesimo mese successivo all' approvazione del presente piano.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con le case di cura private e con gli ospedali classificati per l' assistenza ospedaliera debbono fare riferimento ad un numero di posti letto ridotto in proporzione al numero dei posti letto che vengono diminuiti nell' ambito delle strutture pubbliche, ferma restando la soglia minima di utenza ed efficienza.
Le nuove convenzioni delle Unità sanitarie locali con persone fisiche e istituzioni private per l' assistenza specialistica fanno riferimento ad un fabbisogno di prestazioni programmato dalle Unità sanitarie locali medesime in sede dei piani attuativi di cui all' articolo 11.
Le convenzioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo si uniformeranno a quanto previsto dall' articolo 12 della legge regionale << Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale >>.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.