LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1985, n. 28

Piano sanitario regionale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il triennio 1985-1987.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/07/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 14
 Relazione sanitaria
Le Unità sanitarie locali predispongono e trasmettono alla Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell' igiene e della sanità entro il 30 aprile di ogni anno una propria << Relazione sanitaria >> contenente la sintesi dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal sistema informativo in ordine alle condizioni di salute della popolazione, all' attività dei presidi e dei servizi ed alla situazione economico - finanziaria ed allo stato di attuazione dei piani attuativi.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale predispone la << Relazione sanitaria regionale >> e la presenta al Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Detta relazione regionale è formulata sulla base delle relazioni sanitarie delle Unità sanitarie locali e contiene la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del piano sanitario regionale.
La Giunta regionale emana apposita direttiva contenente lo schema e la metodologia della relazione sanitaria di Unità sanitaria locale.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.