LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1985, n. 27

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/07/1985
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 5
 
L' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 Progetti e programmi
Per l' impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale, la Giunta regionale promuove l' elaborazione di progetti d' intervento a carattere settoriale o intersettoriale relativi all' intero territorio regionale o a singole parti di esso.
I progetti di cui al precedente comma, con diretto riferimento alle risorse finanziarie da impegnare, analizzano gli effetti che si prevede di conseguire, stabiliscono i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi ed individuano l' assetto organizzativo ed i compiti specifici delle strutture operative e dei soggetti interessati all' attuazione.
Gli interventi non compresi in specifici progetti sono inquadrati in programmi di attività che definiscono l' entità delle risorse finanziarie, le modalità della loro utilizzazione ed i corrispondenti strumenti operativi. >>