LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 luglio 1985, n. 27

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente << Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/07/1985
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 19
 
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: << Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'Amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette. >>