LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO III
 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 43
 Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47:
<< Iniziative regionali per lo svolgimento
di attività promozionali all' estero >>
L' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< Art. 2
 
Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:
- quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all' organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;
- quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell' ambito delle attività di cui all' articolo 1;
- onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti. >>.


Art. 44
 Proroga del termine di cui all' articolo 8
della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70
Il termine di cui al sesto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è riaperto, ai fini dell' attuazione delle procedure di cui ai commi quarto e seguenti dell' articolo 8 della citata legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, fino alla data del 31 dicembre 1985.
Art. 45
 Adeguamento limiti di spesa per sistemazione
e manutenzione di edifici appartenenti o in uso alla Regione
legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57
Il limite di spesa previsto dall' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, elevato a lire venti milioni dall' articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75, è ulteriormente elevato a lire quarantacinque milioni.