LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO VI
 Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali
e beni ambientali
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kkk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 37
 Iniziative espositive del Centro regionale
per la catalogazione e il restauro dei beni culturali,
istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27
Per la realizzazione di iniziative espositive di particolare rilevanza e significato per la valorizzazione dei beni culturali materiali del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale può avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, istituito con la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.
A tal fine l' Amministrazione regionale può sostenere spese dirette - come previsto dall' articolo 21, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 - in collaborazione con le strutture tecniche ed organizzative del Centro predetto.
Alle spese derivanti dall' attuazione delle suddette iniziative espositive può farsi fronte anche mediante aperture di credito da disporsi secondo le modalità previste dall' articolo 12 bis della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come integrata dall' articolo 41 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64.
Le attrezzature realizzate per l' allestimento delle iniziative espositive resteranno acquisite al patrimonio regionale e depositate presso il Centro suddetto.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 15/2016 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 2 e 5, L.R. 55/1980.
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996