LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali
Art. 13
 Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28
agosto 1982, n. 68: << Interventi regionali in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali
avversità atmosferiche >>
In deroga al termine indicato al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale n. ri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell' 8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine indicato al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR n. 0686 del 22 dicembre 1983 e DPGR n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 17
 Norma interpretativa dell' articolo 10 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 48: << Interventi straordinari per il
riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio
del 10-11 settembre 1983 >>
La disposizione di cui all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, si intende applicabile alle domande, afferenti a qualsiasi evento calamitoso, con le quali si invocano le provvidenze previste dalle lettere a) e b) dell' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e dalla lettera d) del secondo comma dell' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 18
 Norma rettificativa dell' articolo 11 della legge regionale
3 settembre 1984, n. 48: << Interventi straordinari per il
riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio
del 10-11 settembre 1983 >>