LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20
novembre 1982, n. 80: << Istituzione di un fondo di
rotazione regionale per interventi nel settore agricolo >>
Art. 1
 Integrazioni dell' articolo 4
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
Dopo l' ottavo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è inserito il seguente comma:
<< Sono escluse dalla procedura di cui all' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, tutte le domande per le quali viene espresso parere ai sensi del precedente comma. >>.

Art. 2
 Norma modificativa ed integrativa
della disciplina posta dall' articolo 5
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.
I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto Ente.
Gli operatori agricoli potranno altresì beneficiare dei citati prestiti integrativi per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo eventualmente loro concesso ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.
Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.
Art. 3
 Modificazioni dell' articolo 6
della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l' alinea:
<< - per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; >>.

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' ultimo alinea viene così modificato: << - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui. >>.