LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 53
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8601 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l' acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio della caccia e della pesca - Categoria IV - il capitolo 603 con la denominazione: << Contributi una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1985.
All' onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.