LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

CAPO II
 Disposizioni in materia di piante organiche
e di personale
Art. 13
 Adeguamento di posti organici
della pianta provvisoria
Il programma di cui all' articolo 2 deve prevedere che i posti organici del personale della pianta organica provvisoria, che risultano eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, siano portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero in via eccezionale trasformati per le esigenze di altri servizi, con particolare riguardo a quelli territoriali.
La trasformazione dei posti è approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La trasformazione può aver luogo solo tra posti di pari livello retributivo ovvero di diverso livello, purché i nuovi posti diano luogo ad una spesa inferiore o al massimo eguale a quella complessiva dei posti soppressi.
Il personale dei posti organici soppressi di cui al primo comma del presente articolo è trasferito di regola nell' ambito dell' Unità sanitaria locale di appartenenza in altro posto di corrispondente profilo, posizionale funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, è utilizzato in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti.
Art. 14
 Limiti alla concessione di deroghe di assunzione
Sino al raggiungimento da parte di ciascuna Unità sanitaria locale degli standards di posti - letto di cui all' allegato A), la Giunta regionale autorizza per ciascun esercizio deroghe al blocco delle assunzioni fino al massimo del 50% del costo riferito alle unità di personale cessate degli stabilimenti ospedalieri nell' esercizio stesso.
Art. 15
 Indirizzi e parametri in materia di personale
La Giunta regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, indica i parametri di riferimento e formula indirizzi per la determinazione dei contingenti numerici del personale delle unità operative con particolare riguardo ai servizi territoriali.