LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 8
 Servizi generali
Nel programma di cui all' articolo 2 va previsto il riordino dei servizi generali economali e tecnici alla luce dei seguenti criteri volti ad ottenere una maggior efficienza ed efficacia e, quindi, una maggior economia di gestione:
- riorganizzazione del lavoro, migliorando le tecniche, i tempi, le metodologie, i percorsi, i consumi ed ogni altro elemento utile per lo scopo;
- accorpamento dei servizi decentrati allorquando la soluzione presenti maggiore economicità di gestione e non sia di nocumento al funzionamento della struttura decentrata;
- omogeneizzazione della scelta dei materiali di consumo e procedimenti associati tra le Unità sanitarie locali nella ricerca del miglior offerente.

La Giunta regionale, sentite le Unità sanitarie locali, stabilisce entro il mese di luglio di ogni anno i generi di consumo o i servizi per i quali è fatto obbligo alle Unità sanitarie locali di ricorrere a forme associative per gli scopi anzidetti.
Il ricorso a forme di appalto dei servizi generali non di carattere sanitario è ammesso solo a condizione della dimostrata economicità e di efficienza di tale scelta rispetto alla conduzione diretta ed alla soppressione dei posti organici del personale già impiegato in tale conduzione.