LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 5
 Reparti di degenza
Il programma di cui all' articolo 2 individua i reparti di degenza ospedalieri che nel triennio 1982-1984 hanno avuto tassi di utilizzazione mediamente inferiori al 75% del numero dei posti - letto previsti come minimo dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, rispettivamente per le divisioni e sezioni autonome, e quelli il cui indice di occupazione non abbia superato il 50% dei posti - letto ufficiali, escludendo dal calcolo il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione. Tali reparti di degenza sono soppressi con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data del decreto del Presidente della Giunta di cui al successivo sesto comma.
Nel programma può essere, peraltro, previsto che la soppressione sia sostituita da uno dei seguenti provvedimenti:
- riconversione in sezione aggregata a divisione affine;
- trasformazione in servizi territoriali dotati all' occorrenza di letti aggiunti con utilizzazione a ciclo diurno.

Nel programma sono altresì indicate le misure volte al più intenso utilizzo delle sale operatorie e delle attrezzature e degli impianti dei reparti di degenza, assicurandone il pieno funzionamento per tutti i giorni della settimana.
Sono fatte salve le esigenze didattiche e di ricerca dipendenti da convenzioni stipulate ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura di cui all' articolo 42 della medesima legge.
I provvedimenti di cessazione dell' attività sono adottati previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima.
Qualora, per effetto dei provvedimenti di soppressione di cui al presente articolo, l' ambito territoriale di più Unità sanitarie locali contigue resti privo della dotazione di posti - letto di disciplina che, a fronte del rapporto posti - letto con la complessiva rispettiva popolazione, ne giustificherebbe la presenza, la Giunta regionale determina a tal fine con propria deliberazione la sede, il reparto ed il numero di posti - letto della disciplina medesima.