LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 3
 Parametri della funzione di assistenza ospedaliera
Al fine di avviare il processo di riordino degli ospedali verso l' obiettivo, a livello regionale, di:
a) sei posti - letto per mille abitanti;
b) occupazione dei posti - letto non inferiore all' 80%;
c) degenza media di 10 giorni;
d) numero dei ricoveri per mille abitanti non superiore a 160, le Unita ' sanitarie locali debbono prevedere nel programma di cui all' articolo 2 impegni operativi e prescrizioni vincolanti per adeguare con la gradualità ivi indicata, ed entro il triennio 1985-1987, l' attività e le strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate al numero di posti - letto rispettivamente indicato nella tabella allegato A). A tal fine i posti - letto convenzionati delle strutture private vanno calcolati per il 50 per cento.

Sino all' emanazione del Piano sanitario regionale è fatto divieto di istituire nuovi reparti e servizi ospedalieri.