LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 Programma delle Unità sanitarie locali
Le Unità sanitarie locali, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, adottano il programma delle iniziative e delle misure previste per le finalità dell' articolo 1, mediante atto deliberativo dell' Assemblea generale.
Nel disporre la razionale utilizzazione delle risorse disponibili ed il graduale processo di trasformazione e/o il riordino delle strutture e dell' organizzazione del lavoro, le Unità sanitarie locali debbono tendere a privilegiare i servizi territoriali ed i distretti di base per i quali ultimi deve essere altresì precisata l' epoca di attivazione non posteriore al 31 dicembre 1985.
L' attuazione delle misure ha luogo con gradualità abbattendo le eccedenze esistenti ai fini del rispetto del numero dei posti - letto di cui all' allegato A) in ragione almeno all' anno di:
- 1/3 dei posti letto;
- 1,00 giornata di durata della degenza media;
- 20 ricoveri per mille abitanti, adeguandovi la dotazione del personale.

La deliberazione è soggetta al controllo di merito, previa acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale.
A tal fine il programma è comunicato, entro dieci giorni dalla data della sua approvazione, alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità per l' inoltro alla Giunta regionale la quale emette il parere entro i successivi quarantacinque giorni, impartendo, se ne ravvisi la necessità, contestuali proprie prescrizioni.