LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 14
 Limiti alla concessione di deroghe di assunzione
Sino al raggiungimento da parte di ciascuna Unità sanitaria locale degli standards di posti - letto di cui all' allegato A), la Giunta regionale autorizza per ciascun esercizio deroghe al blocco delle assunzioni fino al massimo del 50% del costo riferito alle unità di personale cessate degli stabilimenti ospedalieri nell' esercizio stesso.