LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 13
 Adeguamento di posti organici
della pianta provvisoria
Il programma di cui all' articolo 2 deve prevedere che i posti organici del personale della pianta organica provvisoria, che risultano eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, siano portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero in via eccezionale trasformati per le esigenze di altri servizi, con particolare riguardo a quelli territoriali.
La trasformazione dei posti è approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La trasformazione può aver luogo solo tra posti di pari livello retributivo ovvero di diverso livello, purché i nuovi posti diano luogo ad una spesa inferiore o al massimo eguale a quella complessiva dei posti soppressi.
Il personale dei posti organici soppressi di cui al primo comma del presente articolo è trasferito di regola nell' ambito dell' Unità sanitaria locale di appartenenza in altro posto di corrispondente profilo, posizionale funzionale e disciplina almeno affine o, in mancanza, è utilizzato in soprannumero riassorbibile in occasione di posti che si rendano vacanti.