LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 12
 Strutture private di ricovero
e specialistiche esterne
In corrispondenza degli adeguamenti dei posti - letto adottati in applicazione dei parametri di cui all' articolo 3 è ridotto in proporzione il numero dei letti convenzionati con le strutture private di ricovero, fatti salvi i requisiti minimi di efficienza.
La riduzione ha luogo a far tempo dal 1 gennaio dell' anno successivo a quello durante il quale ha avuto luogo la decurtazione presso le strutture pubbliche.
Le Unità sanitarie locali, tenendo conto delle direttive formulate dalla Regione, convengono con le strutture ed i privati convenzionati per la specialistica esterna il fabbisogno programmato di prestazioni annuali, con proiezione nel biennio successivo, ed il limite massimo della relativa spesa oltre il quale la struttura ed i privati non potranno ottenere i corrispettivi.