LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 11
 Utilizzo spazi ospedalieri
Gli spazi ospedalieri che risultano liberi per effetto delle misure di riordino previste dalla presente legge sono destinati con ordine di priorità:
- ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;
- ad attività di servizi o di uffici con il fine di eliminare canoni di locazione ovvero gestioni più onerose;
- all' esercizio dell' attività libero - professionale in sede ospedaliera;
- a servizi ospedalieri a pagamento quale forma di autofinanziamento delle Unità sanitarie locali ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.