LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 1985, n. 21

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/05/1985
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 10
 Gestione degli stabilimenti ospedalieri
Gli stabilimenti ospedalieri con un numero di posti - letto superiore a 800, sino all' approvazione delle norme previste dall' articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono prevedere forme di autonomia gestionale avvalendosi degli strumenti di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, e di cui all'articolo 62 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19.
La Giunta regionale stabilisce gli atti ed i provvedimenti che rientrano nella competenza decentrata nonché lo schema del conto separato di gestione per gli stabilimenti medesimi da allegarsi ai bilanci delle Unità sanitarie locali.