LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 59
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 1, terzo comma, 12, settimo comma, e 16 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984.
Art. 60
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 6042 con la denominazione << Contributi in conto capitale per l' attuazione di interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale >>.
Sul precitato capitolo 6042 potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 61
 
Per le finalità previste dall' ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XIV - viene istituito << per memoria >> il capitolo 6101 con la denominazione: << Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.
Sul precitato capitolo 6101 della spesa potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Per il recupero previsto dall' undicesimo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 920 con la denominazione << Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione sul capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell' entrata.
Art. 62
 
A modifica dell' articolo 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, gli oneri previsti dall' articolo 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente articolo 44 fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Conseguentemente, la denominazione del capitolo 6029 del precitato stato di previsione viene così modificata: << Finanziamenti per l' acquisizione degli immobili di interesse artistico o storico e per i lavori di cui all' articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 >>.
Per l' introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 725 con la denominazione: << Concorso dello Stato ai sensi dell' articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, sulle spese sostenute per gli interventi su beni di interesse artistico o storico >>.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l' iscrizione al capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> delle somme accertate sul precitato capitolo 725.
Art. 63
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 54 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - viene istituito il capitolo 6045 con la denominazione: << Contributo integrativo all' Ordinario diocesano per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6045 potranno venire iscritti eventuali ulteriori stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Art. 64
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.