LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme finali
Art. 47
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.
La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell' estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.
La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell' ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.
Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.
Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla Segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.
L' accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo articolo 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
L' obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.
Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla Segreteria generale straordinaria.
Nell' ipotesi in cui non sia stato disposto dall' autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 9/1986
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
3Integrata la disciplina del settimo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
4Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
5Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, quinto comma, L. R. 9/1986
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
11Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 29, comma 2, L. R. 26/1988
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 26/1988
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 3, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
15Integrata la disciplina del settimo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
16Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/1989
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 24/1989
19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
20Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
21Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 1, L. R. 50/1990
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 3, L. R. 50/1990
25Integrata la disciplina del sesto comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
26Integrata la disciplina del settimo comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 37/1993
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 4, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 8, L. R. 37/1993
30Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 9, L. R. 37/1993
31Integrata la disciplina del sesto comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina del settimo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
33Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 48
 
Ai soli fini dell' applicazione dell' articolo 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell' alloggio e la correlazione fra il numero degli abitanti e lo spazio abitativo a loro disposizione all' interno di un alloggio parzialmente realizzato, in grado di assicurare una funzione abitativa di carattere essenziale.
Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché ai prescritti requisiti igienico - sanitari, il minimo abitabile si intende raggiunto:
1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l' alloggio è dotato:
a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;
b) di uno spazio cucina;
c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.;
2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:
a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;
b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo richiamato alla precedente lettera a) per un corrispondente numero di persone componenti il nucleo familiare ridotto di due unità.

Il Comune competente per territorio accerta, anche d' ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.
L' accertamento positivo comporta:
a) il rilascio della licenza di abitabilità;
b) l' anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, al momento della conclusione del periodo di cinque anni dal rilascio della licenza di abitabilità di cui alla precedente lettera a);
c) l' imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate;
d) l' erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) la cessazione del diritto di fruire dell' alloggio provvisorio non di proprietà dell' utente, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1980, n. 091/SGS, modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 1981, n. 227/SGS;
f) la cessazione del diritto all' utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69 e 62 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;
g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell' immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della licenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.
In tale ipotesi trova applicazione la norma di cui all' articolo 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all' articolo 3 della richiamata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto quando fosse richiesto dalle vigenti disposizioni, sempreché i lavori siano ultimati nel termine non prorogabile fissato nella nuova concessione edilizia.
Le norme di cui all' articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non trovano applicazione per gli alloggi che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 57, comma 1, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 49
 
Per tutte le opere demandate alla Segreteria generale straordinaria dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 50
 
Sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti gli interventi di riparazione e di ricostruzione che le Amministrazioni comunali abbiano effettuato per ragioni di urgenza prima della entrata in vigore della presente legge, in luogo della Segreteria generale straordinaria alla quale detti interventi erano demandati dalle disposizioni vigenti.
Art. 51
 
In via di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per la riparazione e la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate, distrutte o demolite dagli eventi sismici del 1976, deve intendersi che con l' emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale sorge in capo al destinatario il diritto, suscettibile di trasmissione per causa di morte, ad ottenere i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, nonché sulla maggiore spesa conseguente all' incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 44, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 52
 
La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 459/ SGS, così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 gennaio 1984, n. 1165/SGS, è accordata fino a venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 65, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 53
Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l' intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.
Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dell' interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l' interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest' ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 66, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 28, L. R. 13/1998
Art. 54
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall' articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del 2,50% dell' importo dei lavori a base d' asta, per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto.
Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell' Ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l' importo dei lavori a base d' asta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.
L' erogazione del contributo concesso all' Ordinario diocesano ha luogo:
- in ragione del 50% dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall' impresa e vistato dall' Ordinario diocesano;
- per la parte residua, pari alla rata di saldo dell' importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell' Ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l' intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora il costo complessivo dell' opera risulti inferiore all' importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all' erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 55
Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al Titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all' esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 43, secondo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 6, L. R. 26/1988
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 26/1988
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 26/1988
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 75, comma 1, L. R. 26/1988
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 26/1988
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 86, comma 5, L. R. 26/1988
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 50/1990
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 6, L. R. 50/1990
11Articolo interpretato da art. 59, comma 1, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 7, L. R. 37/1993
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1 bis, L. R. 48/1991 nel testo modificato da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
15Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 40/1996
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
17Derogata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
18Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 56
 
Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.
L' autorità concedente il contributo provvede d' ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.
I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 42, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 57
 
Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 19 e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e dall' articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, scade il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.