LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Norme di modifica, integrazione e interpretazione autentica
di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 40
 
L' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come modificato dall' articolo 56 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall' articolo 44 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< Art. 37
 
I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.
Quest' ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per la riparazione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.
In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare. >>

Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 42
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata alla stipulazione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su vani adibiti ad uso diverso dall' abitazione compresi in edifici ad uso misto, nonché a favore dei titolari dei medesimi diritti sui rustici non facenti corpo unico con le abitazioni rurali, di cui all' articolo 23 della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 43
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 27, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, fra le opere per rendere agibile l' alloggio devono intendersi comprese anche quelle di ampliamento necessarie per il conseguimento dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.
Art. 44
 
L' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è così modificato:
- il primo comma è sostituito dai seguenti: << L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell' articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l' ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell' articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552. >>;<< Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione. >>

Art. 45
 
Relativamente agli interventi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dal precedente articolo 44, gli impegni ed i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico del capitolo 6014 per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni finanziarie della stessa, devono intendersi regolarmente effettuati.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 23, L. R. 2/2000