LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e
20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 96, comma 1, L. R. 26/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 7, L. R. 48/1991
3Articolo abrogato da art. 6, comma 73, L. R. 18/2011
Art. 2
 
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all' articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma, e 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non dovrà essere superiore a lire 24.000 né inferiore a lire 15.000 per vano utile di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01615/Pres. del 5 agosto 1977, ed è aggiornata ogni anno automaticamente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall' ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge di ogni anno.
Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.
Art. 3
 
In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell' importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera a), del predetto articolo.
Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione sempreché i lavori di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, siano già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già disposti per l' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 4
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, quando si fa menzione della situazione di occupazione dell' edificio, o di parte di esso, la menzione si intende riferita alla situazione di possesso esercitato direttamente dalla persona giuridica a mezzo del legale rappresentante, tutte le volte che una persona giuridica sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull' edificio, o su parte di esso.
Art. 5
 
All' articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con gli articoli 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 12 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono aggiunte, infine, le parole: << ; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale >>.
Art. 6
 
I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti antecedentemente all' entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente articolo 5, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.
Art. 7
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 17, sesto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/ SGS, non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. I contributi sono concessi in ogni caso con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.
Art. 8
 
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Note:
1Articolo sostituito da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 9
 
All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole << per un quinquennio >> sono sostituite dalla parole << per un decennio >>.
Art. 10
 
L' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 38
 
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - a favore dei terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall' Ente pubblico per l' intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell' unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze. >>

Art. 11
 
Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e, nel corso dei lavori, si sono dovuti effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale non previsti nel progetto approvato dal Sindaco, i soggetti interessati possono beneficiare per tali interventi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della relativa spesa sostenuta.
Il contributo viene concesso dal Sindaco competente per territorio, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo - compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma - non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il decreto presidenziale richiamato al comma precedente.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 12
 
Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, quando il Comune o la Segreteria generale straordinaria provveda o abbia provveduto alla esecuzione diretta delle opere di ristrutturazione previste dall' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e i destinatati dell' intervento siano persone ricoverate in prefabbricati o in alloggi di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli interessati di dare inizio alle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro l' improrogabile termine di 60 giorni dalla riconsegna dell' immobile da parte dell' impresa esecutrice delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ovvero, nell' ipotesi di immobili per i quali detta riconsegna sia già intervenuta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Segreteria generale straordinaria, su segnalazione del Comune nel cui territorio ricade l' immobile si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l' occupazione temporanea dell' immobile a mezzo del Sindaco.
Per l' occupazione temporanea dell' immobile non è dovuto alcun indennizzo.
È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48.
In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.
Ai soli fini del raggiungimento del minimo abitabile di cui all' articolo 48 della presente legge, il costo delle predette opere potrà superare i limiti parametrici stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato.
Per l' esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 49 della presente legge.
Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d' appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.
Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Su richiesta del Segretariato generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipategli ai sensi del precedente ottavo comma.
Su richiesta dell' interessato potranno essere concesse dal Segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall' articolo 52 della presente legge.
In caso di mancato versamento delle somme di cui ai due precedenti commi, il relativo recupero verrà effettuato con le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta l' autorizzazione ad eseguire le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 55, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 14
 
Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 2, punto 3), lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici non destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, danneggiati dagli eventi sismici del 1976 e appartenenti a persone giuridiche private, sono fatti validi a tutti gli effetti, purché al tempo della presentazione delle relative domande non fossero esistite delle disposizioni agevolative specificatamente previste per i predetti interventi in altre leggi regionali a favore delle zone terremotate.
Art. 15
 
Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all' entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.
Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.
Art. 16
 
I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai Comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b) della sopra indicata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 55/1986
Art. 17
 
La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.