Art. 2
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all' articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma, e 8 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non dovrà essere superiore a lire 24.000 né inferiore a lire 15.000 per vano utile di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01615/Pres. del 5 agosto 1977, ed è aggiornata ogni anno automaticamente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall' ISTAT, dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all' entrata in vigore della presente legge di ogni anno.
Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.
Art. 3
In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell' importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera a), del predetto articolo.
Art. 8
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga - per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario - oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell' approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.
Note:
1Articolo sostituito da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 11
Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall'
articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e, nel corso dei lavori, si sono dovuti effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale non previsti nel progetto approvato dal Sindaco, i soggetti interessati possono beneficiare per tali interventi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della relativa spesa sostenuta.
Il contributo viene concesso dal Sindaco competente per territorio, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo - compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma - non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il decreto presidenziale richiamato al comma precedente.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 12
Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, quando il Comune o la Segreteria generale straordinaria provveda o abbia provveduto alla esecuzione diretta delle opere di ristrutturazione previste dall'
articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e i destinatati dell' intervento siano persone ricoverate in prefabbricati o in alloggi di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli interessati di dare inizio alle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro l' improrogabile termine di 60 giorni dalla riconsegna dell' immobile da parte dell' impresa esecutrice delle opere di cui all'
articolo 5, primo comma, lettera a) della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ovvero, nell' ipotesi di immobili per i quali detta riconsegna sia già intervenuta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Segreteria generale straordinaria, su segnalazione del Comune nel cui territorio ricade l' immobile si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l' occupazione temporanea dell' immobile a mezzo del Sindaco.
Per l' occupazione temporanea dell' immobile non è dovuto alcun indennizzo.
È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all'
articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48.
In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.
Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato.
Per l' esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 49 della presente legge.
Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d' appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.
Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Su richiesta del Segretariato generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipategli ai sensi del precedente ottavo comma.
Su richiesta dell' interessato potranno essere concesse dal Segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall' articolo 52 della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta l' autorizzazione ad eseguire le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 55, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 15
Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all' entrata in vigore della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.
Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.
Art. 16
I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai Comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b) della sopra indicata
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 55/1986
Art. 17
La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.