LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 55
Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al Titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all' esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 43, secondo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 6, L. R. 26/1988
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 26/1988
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 1, L. R. 26/1988
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 75, comma 1, L. R. 26/1988
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 26/1988
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 86, comma 5, L. R. 26/1988
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 50/1990
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 6, L. R. 50/1990
11Articolo interpretato da art. 59, comma 1, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 39, comma 7, L. R. 37/1993
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1 bis, L. R. 48/1991 nel testo modificato da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993
14Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
15Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 3, L. R. 40/1996
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
17Derogata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
18Derogata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 40/1996