LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 48
 
Ai soli fini dell' applicazione dell' articolo 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell' alloggio e la correlazione fra il numero degli abitanti e lo spazio abitativo a loro disposizione all' interno di un alloggio parzialmente realizzato, in grado di assicurare una funzione abitativa di carattere essenziale.
Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché ai prescritti requisiti igienico - sanitari, il minimo abitabile si intende raggiunto:
1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l' alloggio è dotato:
a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;
b) di uno spazio cucina;
c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres.;
2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:
a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;
b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall' articolo richiamato alla precedente lettera a) per un corrispondente numero di persone componenti il nucleo familiare ridotto di due unità.

Il Comune competente per territorio accerta, anche d' ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.
L' accertamento positivo comporta:
a) il rilascio della licenza di abitabilità;
b) l' anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, al momento della conclusione del periodo di cinque anni dal rilascio della licenza di abitabilità di cui alla precedente lettera a);
c) l' imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate;
d) l' erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) la cessazione del diritto di fruire dell' alloggio provvisorio non di proprietà dell' utente, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1980, n. 091/SGS, modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 1981, n. 227/SGS;
f) la cessazione del diritto all' utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69 e 62 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;
g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell' immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della licenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.
In tale ipotesi trova applicazione la norma di cui all' articolo 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all' articolo 3 della richiamata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto quando fosse richiesto dalle vigenti disposizioni, sempreché i lavori siano ultimati nel termine non prorogabile fissato nella nuova concessione edilizia.
Le norme di cui all' articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non trovano applicazione per gli alloggi che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 57, comma 1, L. R. 50/1990
2Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 1, L. R. 37/1993