LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 47
I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.
La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell' estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.
La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell' ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.
Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.
Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla Segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.
L' accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo articolo 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
L' obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.
Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla Segreteria generale straordinaria.
Nell' ipotesi in cui non sia stato disposto dall' autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 9/1986
2Integrata la disciplina del sesto comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
3Integrata la disciplina del settimo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
4Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 9/1986
5Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 2, quinto comma, L. R. 9/1986
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 69, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 69, secondo comma, L. R. 55/1986
11Derogata la disciplina dell'ottavo comma da art. 29, comma 2, L. R. 26/1988
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 26/1988
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 3, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
15Integrata la disciplina del settimo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
16Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 54, comma 2, L. R. 26/1988
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/1989
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 24/1989
19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
20Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
21Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, comma 2, L. R. 24/1989
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 1, L. R. 50/1990
24Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, comma 3, L. R. 50/1990
25Integrata la disciplina del sesto comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
26Integrata la disciplina del settimo comma da art. 56, comma 2, L. R. 50/1990
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 37/1993
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 4, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 8, L. R. 37/1993
30Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 9, L. R. 37/1993
31Integrata la disciplina del sesto comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina del settimo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993
33Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 42, comma 2, L. R. 37/1993