LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell' importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera a), del predetto articolo.
Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione sempreché i lavori di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, siano già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già disposti per l' esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.