LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
Il termine per la presentazione dei progetti di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è fissato al 31 dicembre 1985.
Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
2Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986
7Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989