LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
L' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, è sostituito dal seguente:
<< Art. 30
 
Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e devono essere cedute in via prioritaria ai soggetti aventi titolo ai benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 27.
Le predette unità immobiliari possono altresì essere assegnate dai Comuni in locazione semplice anche a soggetti diversi da quelli richiamati al comma precedente, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione. >>.