LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell' Amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai Comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b) della sopra indicata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 55/1986