LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, quando il Comune o la Segreteria generale straordinaria provveda o abbia provveduto alla esecuzione diretta delle opere di ristrutturazione previste dall' articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e i destinatati dell' intervento siano persone ricoverate in prefabbricati o in alloggi di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli interessati di dare inizio alle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro l' improrogabile termine di 60 giorni dalla riconsegna dell' immobile da parte dell' impresa esecutrice delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a) della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ovvero, nell' ipotesi di immobili per i quali detta riconsegna sia già intervenuta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Segreteria generale straordinaria, su segnalazione del Comune nel cui territorio ricade l' immobile si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l' occupazione temporanea dell' immobile a mezzo del Sindaco.
Per l' occupazione temporanea dell' immobile non è dovuto alcun indennizzo.
È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48.
In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.
Ai soli fini del raggiungimento del minimo abitabile di cui all' articolo 48 della presente legge, il costo delle predette opere potrà superare i limiti parametrici stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato.
Per l' esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 49 della presente legge.
Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d' appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.
Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Su richiesta del Segretariato generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipategli ai sensi del precedente ottavo comma.
Su richiesta dell' interessato potranno essere concesse dal Segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall' articolo 52 della presente legge.
In caso di mancato versamento delle somme di cui ai due precedenti commi, il relativo recupero verrà effettuato con le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta l' autorizzazione ad eseguire le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 55, comma 1, L. R. 50/1990