LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e, nel corso dei lavori, si sono dovuti effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale non previsti nel progetto approvato dal Sindaco, i soggetti interessati possono beneficiare per tali interventi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della relativa spesa sostenuta.
Il contributo viene concesso dal Sindaco competente per territorio, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo - compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma - non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il decreto presidenziale richiamato al comma precedente.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.