LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Fondo di rotazione per il settore agricolo
La dotazione della sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con l' art. 1 della LR 20 novembre 1982, n. 80 è incrementato di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 per l' attuazione degli interventi ivi previsti.
Per dette finalità è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 15 miliardi fa carico al capitolo 7536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
Art. 2
 Opere e progetti finanziati dalla CEE
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 giugno 1978, n. 57 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dalla legge regionale 1 giugno 1982, n. 38 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 3
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2013.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 4
 Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1984 lire 200 milioni - anno 1985 lire 400 milioni - anni dal 1986 al 2015 lire 600 milioni - anno 2016 lire 400 milioni - anno 2017 lire 200 milioni

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 5
 Concorso negli interessi per i prestiti di esercizio
nel settore zootecnico
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58 è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 6
 Contributi ai bachicoltori
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1984, di lire 25 milioni per l' anno 1985 e di lire 30 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 7
 Elaborazione dati contabili aziendali
imprenditori agricoli
Per l' elaborazione dei dati afferenti alle contabilità aziendali di cui all' articolo 5 ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l' articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 8
 Attività di divulgazione aziende
e cooperative agricole
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti, Associazioni ed Organizzazioni professionali di cui all' art. 6 della LR 26 agosto 1983, n. 75 - e con le modalità ivi previste - sovvenzioni sulle spese - comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria - dagli stessi sostenute nell' anno 1984.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 9
 Ristrutturazione del macello cooperativo
di Basiliano
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato con l' art. 21 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984, da destinarsi alla ristrutturazione del macello cooperativo di Basiliano.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 10
 Anticipazioni all' ERSA per finanziamenti a cooperative
che operano nel settore della piscicoltura
È autorizzata, nell' anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia - secondo le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà, al fine di ripianarne le passività.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 30 settembre 1983.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7567 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).