LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 60
 Interventi per la tutela ambientale
Per le iniziative previste dall' articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 612 milioni, di cui lire 254 milioni per l' anno 1984, lire 153 milioni per l' anno 1985 e lire 205 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 612 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.