LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 58
 Contributo alla SIT
In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1983, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società Immobiliare Triestina Srl, con sede a Trieste, un contributo speciale << una tantum >> per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà nonché per l' adempimento degli obblighi tributari.
Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984.