LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 44
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico dal capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:
a) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5320 del precitato stato di previsione della spesa;
c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.