LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 33
 Edilizia convenzionata
Il limite d' impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato con l' articolo 146 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene ridotto di lire 4.500 milioni a decorrere dall' anno 1984.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.
Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della predetta legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1984, il limite d' impegno di lire 7.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 21 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.