LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 24
 Contributi a favore delle cooperative
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio 1984.