LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 Anticipazioni all' ERSA per finanziamenti a cooperative
che operano nel settore della piscicoltura
È autorizzata, nell' anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia - secondo le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà, al fine di ripianarne le passività.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 30 settembre 1983.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7567 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).