LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1984, n. 38

Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, concernente << Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 2
 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è inserito il seguente articolo 4 bis:
<< Art. 4 bis
 
L' Amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale. >>